TASSE UNIVERSITARIE COSA SI DETRAE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/04/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2021


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Detraibilità delle spese di istruzione universitaria


Le spese di istruzione universitaria, sono considerate dall’articolo 15 (comma 1 lett. e) del Tuir tra gli oneri detraibili dall’Irpef, l’agevolazione spetta, in particolare per:

  • le tasse di immatricolazione e iscrizione
  • le soprattasse per esami di profitto e di laurea
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà
  • le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (il diritto fisso dovuto per anno accademico da chi non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi)
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).

La detrazione del 19% va calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Per le università non statali, invece, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

 

Per un ulteriore approfondimento si consiglia di consultare la circolare n. 19/2020, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito tutte le tipologie di spesa ammesse in detrazione.

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