TASSE UNIVERSITARIE COSA SI DETRAE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/04/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2021
Detraibilità delle spese di istruzione universitaria
Le spese di istruzione universitaria, sono considerate dall’articolo 15 (comma 1 lett. e) del Tuir tra gli oneri detraibili dall’Irpef, l’agevolazione spetta, in particolare per:
- le tasse di immatricolazione e iscrizione
- le soprattasse per esami di profitto e di laurea
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (il diritto fisso dovuto per anno accademico da chi non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi)
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).
La detrazione del 19% va calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Per le università non statali, invece, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Per un ulteriore approfondimento si consiglia di consultare la circolare n. 19/2020, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito tutte le tipologie di spesa ammesse in detrazione.
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