TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/04/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2023
Procedura di integrazione fattura relativa all'acquisto intra di beni
Descrizione dell’operazione: il venditore (cessionario/prestatore) residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cliente (cessionario/committente) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cedente.
Il cliente (cessionario/committente), ai sensi dell’articolo 46 del DL. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.
Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, c. 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il cliente (cessionario/committente) deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).
La trasmissione di un tipo documento TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitario) consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 46 del DL. n. 331 del 1993.
Si precisa che il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.
Se il cessionario/committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Compilazione del documento
Fattura elettronica TD18
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cedente/committente: dati del CLIENTE (CESSIONARIO/COMMITTENTE) che effettua l’integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal VENDITORE (cedente/prestatore) e della relativa imposta calcolata dal CLIENTE (cessionario/committente) o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5;
- nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6;
- nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa da SDI, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione della fattura
Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
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