TITOLARI DI PARTITA IVA E PRESUNZIONE DI LAVORO DIPENDNETE - Partite IVA controlli per pochi
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/12/2012
Autore: De Fusco Enzo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 357 del 28/12/2012 pag. 13
Classificazione:
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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero
Riforma Fornero e presunzioni di lavoro subordinato, i chiarimenti della circ. 32/2012 MinLavoro e DM. 20.12.2012
I titolari di partita Iva si presumono collaboratori a progetto e in assenza dei requisiti si presumono subordinati qualora si realizzino almeno 2 delle seguenti condizioni:
- la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Su questi parametri si concentra l'attività interpretativa della circolare 32.
- la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Su questi parametri si concentra l'attività interpretativa della circolare 32.
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