Torna l’autocarro di comodo ma l’uso privato resta vietato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/06/2019
Autore: Caprino Maurizio Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/06/2019
L'aumento delle immatricolazioni di "auto" per trasporto cose è dovuto a omologazioni più libere
Il ritorno di veicoli immatricolati come autocarro ma per fruire di detraibilità e deducibilità piene va dimostrata l’inerenza.
L'aumento delle immatricolazioni di autocarri di massa fino a 3,5 tonnellate, con più di 3 posti, sembra dipendere da due fattori:
- il superammortamento;
- la disponibilità di modelli non toccati dai tre vincoli antielusivi fissati dal Dl 223/2006.
I tre vincoli sono:
- tipo di carrozzeria (non deve essere F0 - “furgone”);
- numero di posti a sedere (non più di tre);
- rapporto potenza/portata (deve essere minore di 180).
E' sufficiente il rispetto di uno solo dei tre vincoli per essere considerati autocarri a tutti gli effetti.
Il vincolo sui cui si agisce è il rapporto potenza/portata.
I rischi
Per fruire di deducibilità del costo e detraibilità IVA occorre rispettare il principio di inerenza, difficile se il mezzo è usato nel tempo libero.
L'autocarro è definito dal Codice della strada (articolo 54, c. 1, lettera d) come un autoveicolo destinato «al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse».
Il riscontro di un uso improprio può far scattare le sanzioni ex art. 82, c. 8 cds. multa di 87 euro e sospensione della carta di circolazione.
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