TRACCIABILITA’ DELLA RETRIBUZIONE, L’INL CHIARISCE IL CALCOLO DELLA SANZIONE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 17/07/2018

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 30 del 17/07/2018 pag. 55


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La nota n. 5828 del 4 luglio 2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro illustra le modalità di applicazione della sanzione.


Se il datore di lavoro viola l’obbligo di retribuire i lavoratori con strumenti tracciati (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronici, ecc.), è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Non essendo ammessa la diffida, la sanzione ridotta sarà pari ad un terzo del massimo, ossia 1.666,67 euro, da calcolare in relazione al numero di mensilità in cui si è verificata la violazione, e non in base al numero di lavoratori coinvolti.

Tra i mezzi di pagamento ammessi, l’Ispettorato nazionale del lavoro include anche le carte di credito prepagate, purché siano intestate ai lavoratori e il datore di lavoro conservi la ricevuta di ciascun versamento.

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