TRANSAZIONE SUCCESSIVA A SENTENZA, INOPPONIBILITA’ ALL’INPS
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 15/02/2022
Autore: Imbriaci Silvano Fonte: Guida al Lavoro nr. 07 del 15/02/2022 pag. 48
Con la sentenza n. 3425 del 3 febbraio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ambito di efficacia di una transazione.
Secondo la Corte di Cassazione, la transazione conclusa tra datore di lavoro e lavoratore dopo una sentenza di primo grado che ha stabilito la reintegra del dipendente e la regolarizzazione previdenziale non può essere opposta all’Inps, perché il rapporto contributivo e previdenziale è autonomo rispetto alla regolamentazione tra le parti degli obblighi retributivi.
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