TRASFERIMENTO D'AZIENDA E DEROGABILITA' DELL'ART. 2112 C.C.


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 14/01/2015

Autore: Pagano Mario Fonte: Guida al Lavoro nr. 03 del 14/01/2015 pag. 19


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Con la risposta ad interpello n. 32 del 17 dicembre 2014 il Ministero del lavoro amplia le ipotesi di deroga.

Secondo il Ministero del lavoro, la deroga all'art. 2112 c.c., come previsto dall'art. 47, commi 4 bis e 5 della l. 428/1990, è ammissibile anche nel caso di aziende che abbiano usufruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore, e di aziende per cui sia stata accertata la condizione di insolvenza o dal Ministero dell'economia, o da un Tribunale, sezione fallimentare.
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