Trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/04/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2020


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Opportunità offerta da Cura Italia alle società che cedono crediti deteriorati entro il 2020


Con l’articolo 55 del cura italia interessa le società che cedono, entro il 31dicembre 2020, crediti deteriorati, cioè vantati nei confronti di debitori inadempienti, che non pagano da oltre novanta giorni.

A queste è offerta la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta – deferred tax assets) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia bancaria, che vengono ceduti.

Si tratta delle perdite fiscali (articolo 84, Tuir), non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile, e delle eccedenze Ace (articolo 1, comma 4, Dl n. 201/2011), non ancora dedotte o fruite tramite credito d’imposta, al momento della cessione dei suddetti crediti.

Considerata la ratio del “Cura Italia”, poi, l’articolo 55 afferma che, in relazione alle perdite, non si applicano i limiti indicati nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 84.

Il tetto alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace, che possono generare Dta trasformabili in credito d’imposta, è fissato al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Tale valore non può superare i due miliardi di euro, limite calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate, entro il 31 dicembre 2020, dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ancora, per espressa previsione normativa, le attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, ne consegue che da questo momento il cedente non potrà più portare in diminuzione dei redditi le perdite, né dedurre o compensare l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di Dta trasformabili.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ceduti o ancora chiesti a rimborso. Vanno indicati nella dichiarazione dei redditi 2021 e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

Le società che vogliono trasformare le Dta in credito d’imposta devono comunicarlo con un’espressa opzione (articolo 11, comma 1, Dl n. 59/2016).

L’adempimento deve essere effettuato entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti: l’opzione diventa efficace dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La scelta, infine, comporta il cumulo delle Dta trasformabili e di quelle trasformate, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate (stesso articolo 11, Dl n. 59/2016).

Tutte queste disposizioni formano un unicum che va a sostituire l’articolo 44-bis del decreto “crescita” (Dl n. 34/2019) con il nuovo 44-bis.
 

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro