Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/05/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 08/05/2025

L’articolo 8 del D.lgs. correttivo in via di approvazione, introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale
L’articolo 8 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e per talune associazioni e società dagli stessi partecipate.
Il comma 1, novellando gli articoli 11, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale.
A tal proposito, si ricorda che le cause di esclusione attualmente vigenti sono:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna (o patteggiamento) per reati tributari, per falsità nei documenti contabili, riciclaggio, impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- redditi o quote di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione al regime forfetario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
- qualora la società o l’ente, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, nel medesimo anno, sia interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
In primo luogo, il comma 1, lettera a), aggiunge la lettera b-quinquies) all’articolo 11, comma 1, con cui viene contemplata una nuova causa di esclusione dal concordato per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR;
- società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011;
- società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012.
Viene specificato che, in tal caso, il lavoratore autonomo può accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate cui egli partecipa abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Viene, altresì, inserita la lettera b-sexies) che contempla analoga causa di esclusione per le associazioni e le società sopra menzionate qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non aderisca alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Il comma 1, lettera b), inserisce nell’articolo 21, comma 1, le lettere b- quinquies) e b-sexies), con cui si prevedono ulteriori cause di cessazione dal concordato preventivo biennale, consequenziali all’introduzione delle predette cause di esclusione.
A tale proposito, si evidenzia che il vigente articolo 21, comma 1, contempla le seguenti cause di cessazione:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (salvo che la nuova attività preveda l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.
Il concordato, con riferimento ai soggetti ISA, cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle suddette condizioni.
Specificamente, viene previsto che il contribuente, che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, cessa dal regime del concordato quando anche le associazioni e società sopra elencate cui egli partecipa non determinano, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta nei quali egli aderisce al concordato, il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato.
La stessa causa di cessazione si verifica specularmente in capo alle suddette associazioni e società ogniqualvolta uno dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determina, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta in cui l’associazione o la società aderisce al concordato, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.
Il comma 2 prevede l’applicazione della presente disposizione a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
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