UNIONCAMERE Titolare effettivo il Manuale UNIONCAMERE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/10/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/10/2023


Classificazione:

img_report

Manuale operativo di 42 o di 109 pagine  per l’invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese


Per  agevolare la corretta compilazione delle COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO, Unioncamere con l’ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo.

Questa prima versione del Manuale  fornisce le informazioni di base per presentare la “prima comunicazione” della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito. Il testo riporta inoltre le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.

Il Manuale è stato redatto sulla base delle interpretazioni fornite dal sistema camerale con riferimento alle articolate disposizioni dettate in materia dal Legislatore e potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni a seguito di eventuali pareri specifici e/o chiarimenti espressi dai Ministeri competenti. La seconda parte del volume contiene le schede analitiche e dettagliate per i vari adempimenti anagrafici.

 

Link al: Manuale operativo 42 pagine.
 
Link al Manuale operativo CCIAA MI 109 pagine, ci sono esempi di compilazione.
 
ALCUNI PUNTI INTERESSANTI
 
L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.
 
Variazioni
Il Decreto stabilisce – v. art. 3 comma 3 – che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate.
Dispone infatti che “I soggetti di cui ai commi 1 e 2 [cioè le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini; n.d.r.] comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione”.
 
Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto).
Va considerato che la variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito - TPD, TPI, TCM etc.., v. infra - in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc…), nonché la variazione delle altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione).
 
Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell’atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell’atto (cd. ‘pubblicità costitutiva’ o ‘parzialmente costitutiva’) appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato. Ad esempio, se un atto di trasferimento di quote di una SRL (relativo a partecipazione superiore al 25%) datato 10/01/2023 è stato iscritto il 15/01/2023 nel registro delle imprese (e l’ex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa pertanto di essere tale a favore dell’acquirente la quota) la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica è 15/01/2023 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data.
 
 Comunicazioni periodiche
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 3 del Decreto: “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”.
 
Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
 
Codici criteri di individuazIone del TE
 
 
Vedi eventualmente Foglio di Calcolo
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro