Web tax unica soglia fissata a 750 milioni di ricavi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/02/2025
Autore: Non definito Fonte: Interfile Fiscale del 18/02/2025
Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 in tema di web tax
Con i commi 21 e 22 della legge di bilancio 2025 viene confermato il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati.
Pertanto, sono considerati soggetti passivi di tale imposta gli esercenti attività di impresa che:
a) realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online);
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
b) abbiano conseguito, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro.
Acconto
Viene introdotto, altresì, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.
Il comma 21 prevede che l’Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:
· pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
· servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
· trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d’impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:
· ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
· ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.
L'art. 4, comma 1, del disegno di legge di bilancio aveva previsto l’abolizione dei suddetti limiti ascrivendo un recupero di gettito pari a 51,6 milioni di euro, riconducibile esclusivamente al limite pari a 750 milioni di euro.
Il comma 21, alle lettere a) e b), modifica le disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali di cui all’art. 1, commi 36 e 42, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), allo scopo di:
- a) eliminare, al fine dell’individuazione dei soggetti passivi, la soglia pari a 5.5000.000 euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato;
- b) introdurre, al fine del pagamento dell’imposta, un versamento in acconto, da effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno, il cui ammontare è pari al 30 per cento dell’imposta dovuta l’anno precedente.
Il comma 22, di mero coordinamento, interviene nella medesima direzione modificando l’art. 64 e l’art. 75, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori; tale duplice modifica è necessaria
in quanto le disposizioni del citato d. lgs. n. 174 del 2024, che, tra l’altro, abroga l’art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 100 del medesimo Testo unico).
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