L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "decreto Rilancio", ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
(Risp. 210/2021) Ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta in particolare, a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (cd. interventi"trainanti").
L'aliquota del 110 per cento, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite "demolizione e ricostruzione", la circolare n. 24/E del 2020, ha precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Ai sensi della predetta lettera d) dell'articolo 3, come modificato dal DL. 16 luglio 2020, n. 76, «nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».
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