Durc di congruità della manodopera e perimetro dell’obbligo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/03/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 29/03/2023


Classificazione:

img_report

La mancanza del Durc di congruità non fa perdere l'agevolazione 110% superbonus


Interessante articolo di cui al link nel quale si riepiloga la normativa sul Durc di congruità e si conclude con la sintesi che segue.

L’obbligo del Durc di congruità è stato richiamato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare 19/2022 dove si afferma che:

per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008. Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato D.M. n. 143 del 2021”.

Ancorché l’obbligatorietà, dal chiarimento dell’Agenzia, si ricava che la mancata richiesta del Durc di congruità all’impresa affidataria (mancata produzione del documento) non può di per sé essere causa del disconoscimento della detrazione edilizia in capo al committente.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro