Per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, oltre alla attestazione di congruità delle spese, si deve richiedere il Visto di conformità, si tratta della certificazione della presenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto è quello previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/97 (visto 730) ed è rilasciato da Commercialisti, Consulenti del Lavoro e altri soggetti previsti dal citato articolo, purché iscritti presso gli elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate e dotati di apposita copertura assicurativa.
Il professionista che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 oltre alla verifica delle condizioni per l’applicazione del bonus, deve anche verificale l’esistenza delle asseverazioni e attestazioni rilasciate dagli altri tecnici.
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Nuova complicazione la comunicazione anti frodi sui bonus edilizi
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La trasmissione preventiva aggiunta dal DL. 39/24 allunga la lista dei passaggi burocratici, 12 sono stati introdotti dal 2020
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Il Dl 39/2024, impedisce anche il recupero e il re-invio delle opzioni trasmesse entro il termine del 4 aprile ma scartate dal sistema.
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730 fai da te non serve il visto per il 110% però...
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Per gli ultimi fruitori del superbonus richiesta una nuova comunicazione
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