Modello F24 per remissione in bonis soppresso il codice del cessionario
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/03/2025
Era stato istituito per consentire l’invio “extra time” della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito dei bonus edilizi
Con la risoluzione n. 18 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate ha soppresso il codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”: codice da indicare nel modello F24 Elide, per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. Concluso l’adempimento, il codice non serve più.
In particolare, il codice identificativo doveva essere riportato nell’omonimo campo della “sezione” “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito. nel campo doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.
In proposito, il documento di prassi odierno ricorda che l’articolo 2, comma 1, del Dl n. 39/2024, ha stabilito che “le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti”.
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