Il bollo è alternativo all’IVA, lo prevede l’art. 6 della Tabella allegata al provvedimento che disciplina l’imposta di bollo (DPR. 642/1972). Questo significa che qualsiasi fattura soggetta a IVA e anche qualsiasi ricevuta, nota o quietanza riferita a corrispettivi assoggettati a IVA non è assoggettata al bollo.
Misura dell’imposta di bollo
Le fatture, sia cartacee che elettroniche, non soggette a IVA nonché qualsiasi altra ricevuta o quietanza se di importo superiore a euro 77,47 deve essere assoggettata al bollo da 2 euro.
Si applica quindi la marca da bollo da 2 euro solo se il corrispettivo indicato supera i 77,47 euro.
Se nel documento sono presenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, si dovrà verificare se l'importo non assoggettato ad IVA supera i 77,47 €, in caso positivo sarà soggetto a imposta di bollo (risoluzione 98/2001).
Il bollo si applica nell’esemplare da consegnare al cliente, la norma parla infatti di documenti spediti e consegnati o di ricevute rilasciate dal creditore, sulle altre copie sarà riportata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Va applicata la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro. Occorre farlo all'atto di emettere il documento, nell'esemplare da consegnare al cliente.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/05/2014 pag. 40Recensione di Roberto Castegnaro