BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/09/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 24/09/2018
Come assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA
In primis si deve ricordare che il bollo è alternativo all’IVA, lo prevede l’art. 6 della Tabella allegata al provvedimento che disciplina l’imposta di bollo (DPR. 642/1972). Questo significa che qualsiasi fattura soggetta a IVA e anche qualsiasi ricevuta, nota o quietanza riferita a corrispettivi assoggettati a IVA non è assoggettata al bollo.
Le fatture, sia cartacee che elettroniche, non soggette a IVA nonché qualsiasi altra ricevuta o quietanza se di importo superiore a euro 77,47 deve essere assoggettata al bollo da 2 euro.
Si applica quindi la marca da bollo da 2 euro solo se il corrispettivo indicato supera i 77,47 euro.
Se nel documento sono presenti contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, si dovrà verificare se l'importo non assoggettato ad IVA supera i 77,47 €, in caso positivo sarà soggetto a imposta di bollo (risoluzione 98/2001).
Il bollo si applica nell’esemplare da consegnare al cliente, la norma parla infatti di documenti spediti e consegnati o di ricevute rilasciate dal creditore, sulle altre copie sarà riportata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Sulle fatture elettroniche è impossibile applicare una marca da bollo quindi l’imposta di bollo si assolve con le regole previste dal Dm 17 giugno 2014.
In pratica:
- si deve valorizzare sul formato Xml della fattura l’apposito spazio;
- si dovrà pagare l’imposta entro 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta.
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