Il c. 17 della legge di bilancio 2017, ha modifica i criteri di determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata prevedendo l’applicazione del criterio di cassa, sintetizzando il criterio di cassa prevede che il reddito è determinato dalla differenza fra quanto incassato e quanto pagato, salvo alcuni costi che restano imputati per competenza esempio ammortamenti e TFR.
Le società di persone (Snc, Sas ecc.) e le imprese individuali possono optare per la tenuta della contabilità semplificata purché rispettino i limiti indicati nell’art. 18 del DPR. 600/73.
I limiti sono riferiti ai ricavi dell’anno precedente e dal 2023 sono i seguenti:
Nel caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi ed altre attività si deve verificare se i ricavi delle attività sono distintamente annotati:
La circ. 11/2017 conferma che non rileva la perdita derivante dalla non rilevazione delle rimanenze nel 1° anno di applicazine del regime di cassa
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Anche le Spese Generali fuori campo IVA deducibili col criterio della registrazione
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Nel regime di cassa molte deroghe alla rilevazione di costi e ricavi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Chi utilizza la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti non può optare per il regime contabile delle registrazioni.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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Contribuente in regime semplificato per comportamento concludente dal 2017 opta per regime di cassa (sul registrato, l'opzione non vincolante per 3 anni
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/09/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Le perdite delle imprese in contabilità semplificata si potranno dedurre dai redditi degli anni successivi.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Chi per il 2019 sceglie di restare semplificato può cambiare dal 2020
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/01/2019Recensione di Roberto Castegnaro
La perdita si deduce dopo aver attribuito la quota di reddito al collaboratore, percentuale rideterminatile rivedendo l'apporto del lavoro prestato nel 2018
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Contribuenti in contabilità semplificata le rimanenze non incidono sul reddito ma rilevano ai fini del calcolo del voto Isa.
Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 16/09/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Nel caso di cessazione dell'attività il semplificato si deduce tutte le perdite che sarebbero deducibili in riporto negli anni successivi.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/02/2020Recensione di Roberto Castegnaro