Il decreto-legge 138/2011 ha previsto che nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative (ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) sia prevista la possibilità di stipulare “specifiche intese” finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi:
Tali intese, ribattezzate “contratti di prossimità”, possono avere a oggetto, quindi, la regolazione dell’organizzazione del lavoro e della produzione con specifico riferimento a una serie di materie tassativamente indicate dalla legge (ad esempio, disciplina dell’orario di lavoro, mansioni dei lavoratori – articolo 8).
Ciò che caratterizza peculiarmente questi contratti è la possibilità di derogare alle disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese e alle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La Corte costituzionale, nell’affermare la legittimità costituzionale della disciplina in esame, ha avuto modo di precisare che i contratti di prossimità “non hanno un ambito illimitato”, potendo riguardare soltanto le materie puntualmente indicate dal legislatore. Lo stesso effetto derogatorio opera solo in relazione alle stesse materie e non anche per altre. Inoltre, trattandosi di una disciplina di natura “chiaramente eccezionale” la stessa è di stretta interpretazione e, quindi, non può essere applicata “oltre i casi e i tempi in essa considerati” (sentenza n. 221/2012).
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Tassazione delle somme che i lavoratori dipendenti percepiscono a titolo di indennizzo in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità.
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 16/02/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Il Tribunale di Firenze si è pronunciato sulla validità di un contratto collettivo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011.
Autore: Bulgarini d'Elci Giuseppe Fonte: Guida al Lavoro nr. 33-34 del 06/08/2019 pag. 28Recensione di Giuseppe Filippi