Credito d'imposta riacquisto prima casa

L'articolo 7 della legge n. 448/1998 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, al contribuente che acquista, entro un anno dalla vendita di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un’altra abitazione non di lusso.

Tale credito può essere portato, alternativamente:

  • in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto agevolato che lo determina,
  • oppure per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
  • oppure in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.

L’agevolazione può essere utilizzata in compensazione, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, e in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Visualizza pagina di approfondimento

4 recensioni.

Prima casa under 36 e bonus “riacquisto”

Il credito d’imposta non è cumulabile con i regimi di favore previsti dal “Sostegni-bis” per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, ma può rientrare in gioco in occasione di una successiva compravendita

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/10/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Credito d’imposta riacquisto prima casa prima della vendita

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche se l’acquisto della nuova abitazione avviene prima della vendita del vecchio immobile

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/07/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Prima casa, termini sospesi fino a dicembre 2021

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

Per tutti gli adempimenti i tempi iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2022

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/02/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Uso parziale bonus “prima casa”, l’agevolazione non è riutilizzabile

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

Il residuo del credito d’imposta riconosciuto nel primo atto non può essere rimesso in campo ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, in occasione di un secondo rogito per l’acquisto della pertinenza risp. 44/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2021

Recensione di Roberto Castegnaro