L'articolo 7 della legge n. 448/1998 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, al contribuente che acquista, entro un anno dalla vendita di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un’altra abitazione non di lusso.
Tale credito può essere portato, alternativamente:
L’agevolazione può essere utilizzata in compensazione, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, e in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Donazione della nuda proprietà della casa e possibilità di acquistare un’altra abitazione, posso si può usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/08/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Versione di marzo 2024 della guida vademecum sull'acquisto della casa
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Il credito d’imposta non è cumulabile con i regimi di favore previsti dal “Sostegni-bis” per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, ma può rientrare in gioco in occasione di una successiva compravendita
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche se l’acquisto della nuova abitazione avviene prima della vendita del vecchio immobile
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Per tutti gli adempimenti i tempi iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2022
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/02/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Il residuo del credito d’imposta riconosciuto nel primo atto non può essere rimesso in campo ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, in occasione di un secondo rogito per l’acquisto della pertinenza risp. 44/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2021Recensione di Roberto Castegnaro