GUIDA ALL'ACQUISTO DELLA CASA 3/2024
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2024
Versione di marzo 2024 della guida vademecum sull'acquisto della casa
Le novità per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, le modifiche in tema di credito d’imposta, pari al Registro o all’Iva pagata in occasione del primo acquisto agevolato, per il riacquisto della prima casa, l’ultima proroga sulla sospensione degli adempimenti relativi alle agevolazioni.
Queste e altre nuove nella guida per l’acquisto della casa, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate nella sezione l'Agenzia informa.
In particolare, al capitolo dedicato ai giovani acquirenti sotto i 36 anni, ai quali spettano sconti più consistenti, ricorda che possono fruire degli stessi anche per tutto il 2024, a condizione che abbiano sottoscritto e registrato un contratto preliminare d’acquisto entro il 31 dicembre 2023, come stabilito dal Dl n. 215/2023 dopo la conversione.
Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito pari alle imposte versate in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”.
Altra attualizzazione, effettuata per allineare i contenuti alle informazioni fornite dalla circolare n. 15/2023, interessa chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra, beneficiando, questa volta, di un credito d’imposta pari al Registro o all’Iva pagati per il primo acquisto agevolato.
Questo può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione con altri tributi e contributi dovuti tramite F24.
In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta. In ogni caso, per espressa disposizione normativa, il credito eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non può essere rimborsato.
Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile. In questa ipotesi l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Se il contribuente intende beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà (risoluzione n. 70/2004).
Dopo svariate modifiche normative, nella guida sono state riviste alcune domande e risposte non più attuali, così da renderla sempre al passo con i tempi.
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