Il revisore della sostenibilità è il soggetto, abilitato ai sensi del D.lgs. 39/2010, incaricato di esprimere con la relazione, ex art. 14-bis D.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità ai principi del Decreto, nonché alle prescrizioni e agli obblighi d’informativa degli ESRS.
La figura del revisore del bilancio di esercizio e del revisore della sostenibilità possono coincidere, purché questi abbia acquisito le competenze specifiche in: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
Chi può, dunque, ricoprire l’incarico professionale di revisore della sostenibilità? Il revisore della sostenibilità può essere:
il revisore legale, persona fisica, che ha maturato le competenze e i requisiti previsti dalla norma;
la società di revisione legale abilitata ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2010, purché l’attestazione sulla conformità sia firmata dal revisore della sostenibilità;
lo stesso soggetto incaricato della revisione del bilancio d’esercizio se in possesso dei requisiti e delle competenze previste dalla norma.
Struttura della relazione di attestazione - I principi e l’organizzazione del lavoro - SCI e valutazione del rischio di errori significativi - La finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 - 5 ore per i primi abilitati
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