L’art. 96 relativo agli interessi passivi prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (c. 1, lettera b), dell'articolo 110), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
La parte di interessi passivi che eccede quelli attivi è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Il risultato operativo lordo (ROL) si determina dalle risultanze del Bilancio, in particolare il ROL è determinato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, lettere A) e B) del Conto Economico, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (n. 10), lettere a) e b)) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
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Gli aspetti fiscali dell'operazione utilizzata dagli imprenditori per acquisire una società, in parte tramite capitale proprio, anche minimo, e in parte con l’indebitamento
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