Acquisizione con indebitamento e deducibilità degli interessi passivi – 2
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/04/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/04/2024
Gli aspetti fiscali della società target e dell’eventuale componente reddituale dell’investitore, alla luce della prassi e della recente sentenza della Corte di giustizia C-585/22
In tema di deducibilità degli interessi passivi, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 6/2016, ha chiarito che l’acquisizione tramite indebitamento non dovrebbe comportare problematiche di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in quanto nell’ipotesi di fusione, gli oneri finanziari vengono traslati sulla target post fusione o, in alternativa, in assenza di fusione, gli stessi oneri finanziari connessi all’indebitamento possono essere compensati, tra newco e target, mediante l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale. In tale ultima ipotesi, la newco riceverà i dividendi dalla target che serviranno anche a garantire il rimborso del debito e dei relativi interessi.
Tuttavia, giurisprudenza di altre giurisdizioni e della Corte di giustizia dell’Unione europea sembrerebbe ritenere indeducibili gli interessi riferiti a una simile tipologia di debito.
Al riguardo, risulta opportuno sottolineare che alcune amministrazioni finanziarie estere si sono già espresse in relazione allo “schiacciamento” del debito nella società acquisita, tra le altre, si sono pronunciate le autorità fiscali della Finlandia e della Norvegia, le quali hanno riqualificato il debito come capitale, con tutte le conseguenze fiscali, inclusa una tassazione dei deemed dividends.
È altresì interessante la sentenza della Corte suprema de Justicia argentina, del 21 luglio 2021, nella quale viene chiarita l’indeducibilità per la target degli interessi passivi derivanti dalla procedura di debt push down.
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