Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
L’articolo 16-bis, comma1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%,da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019,salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50%e la spesa massima a 96.000 euro.
Il beneficio fiscale del sisma bonus, disciplinato dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013, che prevede la detrazione per gli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano eseguito interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici, nelle zone a “rischio sismico” 1, 2 e 3, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore.
Tale detrazione spetta nella misura del 75 o 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante dall’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione può essere ceduta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
La Ris. 94/2019 ha precisato che il cessionario può utilizzare il credito ceduto:
Il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori
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Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici esistenti cambio di orientamento
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La procedura web è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate seguendo il percorso “la mia scrivania/servizi per/comunicare”
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Niente sconto in fattura per credito d'imposta
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