Ecobonus 110%, vincoli ridotti Allargata l’area del sismabonus

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/05/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2020


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Miglioramento obbligato di due classi energetiche ma, se non possibile, ne basta una. Agevolazioni antisismiche anche in zona 3, senza obbligo di polizza


bONUS 110% Il «miglioramento di due classi energetiche dell’edificio» resta come condizione per accedere all’agevolazione energetica massima, ma è stato attenuato dalla seguente previsione: «ovvero se non possibile, il conseguimento della classe enrgetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)».

Questa formula salva l’agevolazione massima almeno per le situazioni in cui sarebbe stato impossibile, per vincoli legati all’edificio, il miglioramento di due classi energetiche.

Al miglioramento della classe energetica può contribuire, oltre  a cappotto termico, caldaie a pompe di calore e a condensazione anche l’installazione dei pannelli solari che possono essere aggregati all’intervento principale accedendo pure allo sconto del 110%.

Il sismabonus che sarà ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2, ma anche nella zona 3 che fino a ieri non era previsto e che comprende 1.560 comuni.

Sismabonus: torna l’ipotesi di una detrazione al 90% per l’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità se è stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori.

Non più previsto l’obbligo di stipulare una polizza presente nelle precedenti bozze.

 

Previsto il visto di conformità per poter accedere alla cessione del credito

 

 

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