Sistema TS

Il Sistema TS prevede quanto segue:

  • chi presta il servizio sanitario, è tenuto per legge all'invio telematico dei dati del documento fiscale rilasciato, al Sistema TS;
  • il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef;
  • Nel mese di Febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall'erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell'anno precedente.

Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, è stato  adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Il decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione.

Il decreto Mef del 19 ottobre 2020, che ha concentrato in un unico flusso di dati tre distinti adempimenti degli operatori sanitari:

1 l’alimentazione della precompilata (articolo 3 Dlgs 175/2014);

2 l’invio delle fatture sanitarie, per le quali è vietato usare lo Sdi (articolo 10-bis Dl 119/2018);

3 trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di chi svolge attività al dettaglio (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).

I soggetti tenuti all’invio sono:

  • Asl, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per assistenza protesica e integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione di servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie e negozi di ottica;
  • psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri pediatrici;
  • iscritti agli albi delle “nuove” professioni sanitarie istituite dalla legge (legge 3/2018), tra cui igienisti dentali, biologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici ortopedici, podologi, dietisti e gli altri operatori indicati nel decreto Mef del 22 novembre 2019;
  • gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con decreto Minsalute 9 agosto 2019 (soggetti che esercitavano attività sanitarie prima dell’istituzione dei relativi albi, e per i quali, in mancanza dei requisiti di iscrizione all’ordine, sono previsti appositi elenchi ad esaurimento).

 

 

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