Sospensione feriale

I termini processuali compreso reclamo e mediazione sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1, legge 742/69).

La sospensione riguarda anche i termini del contenzioso tributario, pure in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4, Dlgs 546/1992).

Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:

  • il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992).
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22, Dlgs 546/1992)
  • il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23, Dlgs 546/1992)
  • i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992)
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32, Dlgs 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso. 

Bisogna distinguere due ipotesi:

  • se il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine del periodo (ad esempio, se si riceve la notifica di un avviso di accertamento il 6 agosto, il conteggio dei 60 giorni per l’impugnazione dell’atto deve iniziare il 1° settembre)
  • se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, se l’avviso di accertamento viene notificato il 25 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione vanno calcolati tenendo conto dei sei giorni tra il 26 e il 31 luglio, della sospensione 1°-31 agosto, e dei 54 giorni che vanno dal 1° settembre al 24 ottobre). 

10 recensioni.

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Il termine per impugnare un provvedimento è di 60 gg. tuttavia tali termini sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. ./.

Autore: Non Definito . Fonte: Ratio nr. 8-9/2004 del 14/07/2004 pag. 43

Recensione di Roberto Castegnaro


Sospensione feriale, effetto domino

La nuova sospensione feriale dei termini processuali coinciderà con tutto il mese di agosto a partire dal 2015.

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/11/2014

Recensione di Roberto Castegnaro


Sospensione feriale dei termini: al 1 settembre riprendono le attività processuali

Dopo la sospensione dei termini processuali (da quest’anno ridotti da 46 a 31 giorni, così come determinato dall’articolo 16 del Dl 132/2014), a partire dal 1° settembre riparte la giustizia

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/08/2015

Recensione di Roberto Castegnaro


Processo tributario, termini sospesi dal 1° al 31 agosto

L 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, vale anche per il processo tributario.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2016

Recensione di Roberto Castegnaro


Giudici e Mef divisi sull’adesione all’accertamento

È ancora irrisolta la questione dell’applicazione della sospensione feriale rispetto al procedimento di adesione all’accertamento (accertamento con adesione)

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2016

Recensione di Roberto Castegnaro


ACCERTAMENTO CON ADESIONE CUMULABILI I PERIODI FERIALI - Riaprono i termini per i ricorsi «tardivi»

Cumulabilità dei termini di sospensione legati alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (90 giorni ex articoli 6 e 12 del Dlgs 218/97) con la sospensione feriale

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/11/2016

Recensione di Roberto Castegnaro


SOSPENSIONE FERIALE ANCHE PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale nr. 1/2017 del 10/01/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Le richieste del Fisco finiscono in stand-by (inserto)

Novità del 2017 riguarda la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per le richieste degli uffici dell’agenzia delle Entrate, che, perciò, beneficeranno di una pausa estiva di 35 giorni.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/07/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


SOSPENSIONE DEI TERMINI FISCALI PER PAUSA FERIALE

Il contenzioso tributario va in vacanza dal 1° al 31 agosto. La pausa riguarda anche i versamenti da comunicazioni di irregolarità (fino al 4 settembre)

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI

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I termini processuali compreso reclamo e mediazione sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1, legge 742/69).

Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 25/07/2018

Recensione di Roberto Castegnaro