Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (cosiddetta franchigia) . In alcun e situazioni , invece della detrazione dall’imposta lorda , si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compila re correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del v isto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo del le spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta , se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo , è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia , se appartenenti alla minoranza slovena , la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata
Manuale dell'agenzia entrate sulle spese mediche e SPESE SANITARIE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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Attenzione a quando ha conseguito il diploma chi vi massaggia....
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Tra le spese ammesse alla detrazione rientra l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di un farmaco galenico!
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Detrazione spese per ozonoterapia rientrano nel novero degli oneri detraibili ai fini Irpef, previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/01/2017Recensione di Roberto Castegnaro
La certificazione di invalidità totale o handicap grave da parte di una commissione medica pubblica è il presupposto per poter dedurre gli importi sostenuti per medicine e cure
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/09/2016Recensione di Roberto Castegnaro
La mesoterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci per via intraepidermica, intradermica superficiale e profonda, e sottocutanea o ipodermica.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/09/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Sì per le spese siano sostenute per assistenza di uno o più familiari indicati nell’arti. 433 cc (tra cui rientrano i genitori), anche se non fiscalmente a carico del contribuente
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/08/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Le spese di laserterapia, rientrano tra le spese sanitarie di assistenza specifica per le quali è possibile usufruire della detrazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/06/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Dette spese sono detraibili oppure deducibili se prestate a disabile.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/06/2016Recensione di Roberto Castegnaro