Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (cosiddetta franchigia) . In alcun e situazioni , invece della detrazione dall’imposta lorda , si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compila re correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del v isto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo del le spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta , se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo , è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia , se appartenenti alla minoranza slovena , la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata
Guida aggiornata a febbraio 2023. Proroga fino a tutto il 2025 per la detrazione del 75% delle spese sostenute in edifici esistenti e maggioranza semplificata per l’approvazione di lavori antibarriere in condominio
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Detraibile la spesa per una prestazione resa dall’ortottista assistente di oftalmologia
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/12/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Bonus per l’esercizio di attività fisica specifica, se prescritta alle persone con patologie croniche e disabilità fisiche.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/11/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Per i farmaci non serve il pagamento tracciato
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Test covid deducibilità con pagamento tracciato e anche non
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Detraibili anche le lenti senza montatura - Codifica AD per certificare il dispositivo medico.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/06/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Detraibilità in dichiarazione del test covid fatto in farmacia
Autore: Non definito Fonte: Interfile Fiscale del 27/06/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Anche se venduti in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/05/2022Recensione di Roberto Castegnaro
La condizione di disabile è rilevante per la dichiarazione dei redditi per poter beneficiare delle specifiche detrazioni
Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 19/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro