Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e spese informatiche detraibili
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/05/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/05/2025

Acquisto di attrezzature informatiche quali computer, tablet, programmi specifici di apprendimento, abbonamenti wi-fi o rete fibra internet, per soggetti con DSA
La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al comma 665, ha introdotto, all’articolo 15, comma 1, del Tuir, la lettera e-ter, che prevede la detraibilità Irpef del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge n. 170/2010, necessari all’apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
Più in dettaglio, i requisiti per il riconoscimento del beneficio e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici sono stati specificati nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato.
Il documento può essere intestato indifferentemente alla persona con DSA o al familiare che ha sostenuto la spesa. In quest’ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
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