Per determinare l’esatto trattamento fiscale delle manutenzioni dobbiamo distinguere fra manutenzioni Ordinarie e manutenzioni Straordinarie.
Dobbiamo inoltre verificare se dette manutenzioni vengono eseguite su beni propri o su beni di terzi, quindi detenuti a titolo diverso dalla proprietà, es.: leasing; locazione; comodato.
Rilevazione civilistica
OIC16 punto 49 prevede che I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.
Civilisticamente la disciplina delle spese di manutenzione ordinaria sostenute su beni propri o di terzi è identica, vanno rilevate per competenza tra i costi della produzione nella voce B)7 Costi per servizi.
La decisione della cassazione sulla detraibilità dell’Iva sulle spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli immobili di terzi conferma anche la deducibilità dei relativi costi
Autore: Ferranti Gianfranco Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
CCassazione SENT. 20.4.2016 n. 7885 anzichè capitalizzarle le manutenzioni straordinarie possono essere dedotte nel limite del 5% del valore di tutti i beni e l'eccedenza ripartita in 5 anni
Autore: Cerato Sandro Fonte: Internet del 08/10/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Spetta il rimborso Iva per le spese sostenute dal conduttore per ristrutturare l'immobile detenuto in comodato. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 1859/14)
Autore: Sacrestano Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/02/2014 pag. 20Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto deicato alle novità del DL. 16 convertito in legge.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 123 del 05/05/2012Recensione di Roberto Castegnaro
Difficoltà per le imprese quotate, banche e assicurazioni nell'applicare il principio contabile internazionale n. 19 sul calcolo del TFR.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 136 del 20/05/2006 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro