De Minimis (aiuto)

Le pubbliche autorità possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una “impresa unica” non può superare, nell’arco di tre anni, i seguenti limiti:

  • 200.000 euro in via generale;
  • 100.000 euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • 30.000 euro nel settore della pesca e dell’acquacoltura, Regola-mento (UE) n. 717/2014 ;
  • 15.000 euro nel settore agricolo, Regolamento (UE) n. 1408/2013;
  • 500.000 euro per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale “SIEG” - attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche-, Regolamento (UE) n. 360/2012).

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, si dovrà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, formazione, assunzione personale, ecc.), qualificati in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari.

I tre esercizi si computano considerando l'esercizio in cui l'aiuto è concesso e i due precedenti.

 

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6 recensioni.

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