Le comunicazioni di irregolarità, o “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art. 36-bis e 36-ter del DPR. n. 600/73 II.DD. e dall’art. 54-bis del DPR. n.633/72 per l’IVA.
Sono “comunicazioni” con cui l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente circa l’esito del controllo effettuato, per il tramite di procedure automatizzate, sulla dichiarazione annuale, evidenziando eventuali problemi (imposte non pagate, compensazioni errate, riporto di crediti sbagliato ...).
L’emissione della comunicazione di irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al più vantaggioso ravvedimento operoso, quindi Il contribuente che riceve l’avviso bonario può entro 30 giorni:
– se ritiene che l’Agenzia sbagli, fornire i chiarimenti del caso per ottenere la rettifica o l’annullamento dell’avviso bonario.
– se riconosce l’errore potrà regolarizzare la propria posizione, pagando quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità.
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Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro
Codici tributo da utilizzare nel caso in cui il destinatario della comunicazione di irregolarità intenda versare soltanto una quota dell’importo complessivamente richiesto
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro