Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
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Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 02/12/2021Recensione di Francesco Andolfatto
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Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 18/10/2021Recensione di Francesco Andolfatto
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Dichiarazione tardiva, omessa, infedele e inesatta, ma anche correttiva e integrativa. Errori ravvedibili o meno.
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Fattura emessa con reverse charge anziche con IVA
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
La presentazione della dichiarazione integrativa per sanare la mancaza del visto di conformità non è sanzionata
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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La sanzione per chi presenta il modello entro 90 giorni può essere ridotta a 25 euro
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/02/2021Recensione di Roberto Castegnaro
dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati della presentazione in via telematica, dichiarazione infedele, dichiarazione integrativa, dichiarazione omessa con eccedenza d'imposta ovvero dalla quale emerga, contestualmente, un'imposta a credito e un'imposta a debito, omessa presentazione del quadro RW
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/12/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Termine di presentazione del modello 730 integrativo a favore del contribuente che nella dichiarazione inviata ha dimenticato di inserire degli oneri deducibili
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/10/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Modello già inviato ma altri oneri da detrarre, procedura per la presentazione di un modello integrativo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2020Recensione di Roberto Castegnaro