L'articolo 16-bis del TUIR) disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi ivi indicati effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze nonché sulle parti comuni degli edifici.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 giugno 2013. n. 63, la detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile; le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile.
Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell'unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.
Ai sensi del comma 1, lett. e), del citato articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi
«finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Come ribadito, da ultimo, con la circolare 25 giugno 2021, n.7/E si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).
La detrazione spetta anche se l'intervento, finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori.
Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
Abbonamento Report BASE | ||
Abbonamento Report PLUS |
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVA3 chiarimenti sulla nuova detrazione prevista per l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con difficoltà
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/05/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2022, del 75% della spesa da ripartire in 5 quote con tetto massimo non superiore a 50mila euro, per l’immobile locato
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/09/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Ristrutturazione del bagno, compresa la sostituzione dei vecchi sanitari, pavimento, impianto elettrico, intonaco. Edificio condominiale a prevalenza non residenziale.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/09/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Fruizione da parte di soggetto Ires, della detrazione fiscale del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/09/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche aliquota Iva ridotta del 4%
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/09/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Il superbonus passa al 90% mentre salta lo sconto per le facciate. Per le barriere detrazioni fino al 2025. Tetto a 8mila euro nel 2023 per i mobili
Autore: Latour Giuseppe Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/12/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Lo sconto del 75% arriva al 2025 agevolazione per tutti gli immobili e quali lavori sono agevolati
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/01/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
La legge di bilancio 2023 prevede una proroga per la detrazione del 75% sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con disabilità
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/01/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Guida aggiornata a febbraio 2023. Proroga fino a tutto il 2025 per la detrazione del 75% delle spese sostenute in edifici esistenti e maggioranza semplificata per l’approvazione di lavori antibarriere in condominio
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Prevista una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposito servizio web attivo dal 2 maggio 2023 nella “Piattaforma cessione crediti”
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro