Bonus barriere architettoniche: sì alla società se l’edificio esiste

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/09/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/09/2022


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Fruizione da parte di soggetto Ires, della detrazione fiscale del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022


Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma (articolo 119-ter, Dl “Rilancio”), se l’edificio esiste, nulla osta alla fruizione, da parte del soggetto Ires, della detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nello stesso edificio.
In relazione a tali spese, inoltre, la società che ha chiesto chiarimenti, puntualmente ricevuti dall’Agenzia con la risposta n. 475 del 27 settembre 2022, potrà avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 121 del “Rilancio”, in base al quale potrà optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative della cessione o dello sconto.

In poche parole, la società voleva certezza sul fatto di poter beneficiare, quale soggetto Ires, dell’agevolazione in argomento su interventi migliorativi dell’accessibilità nei locali commerciali detenuti in locazione e, se sì, di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Riguardo al quesito relativo alla possibilità di fruire, in quanto soggetto Ires, della misura agevolativa, l’Agenzia trova la soluzione nella circolare n. 23/2022 (paragrafo 3.5), secondo la quale rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

In relazione all’ambito oggettivo, poi, ricorda che la detrazione spetta solo per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti", e non per quelli effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia". Nel caso proposto, si evince che i locali sottoposti agli interventi sono esistenti.

La risposta, pertanto, è chiaramente positiva e, come anticipato, l'istante (soggetto Ires), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del decreto “Rilancio”. Di conseguenza, potrà anche avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 121, secondo il quale, invece dell’utilizzo diretto della detrazione, potrà scegliere di cederla o di ottenere in cambio lo sconto in fattura.

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