I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2018.
Sanzioni
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. 472/97 c'è però un limite massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
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59 €/anno + IVANon è più previsto il rilascio della CU per forfetari e soggetti in regime di vantaggio salvo il caso delle indennità.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro
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Il modello “ordinario” deve essere presentato telematicamente all’Amministrazione, il “sintetico” deve essere consegnato direttamente o per posta a chi ha percepito i redditi “certificati”
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/03/2025Recensione di Roberto Castegnaro
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Le novità inarrivo in tema di concordato, fatturazione, ateco, forfettari.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/03/2025Recensione di Roberto Castegnaro