FORFETTARI SENZA CU

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/01/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/01/2025


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Non è più previsto il rilascio della CU per forfetari e soggetti in regime di vantaggio salvo il caso delle indennità.


Ricordiamo che l’art. 3 c. 1 del D.Lgs. 1/2024 ha inserito il c. 6-septies all’art. 4 del DPR 322/98 prevedendo così, dall’anno di imposta 2024, l’esonero per i sostituti d'imposta, del rilascio e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica riferita ai compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e quello di vantaggio (vedi circ. n. 8/2024, p. 3.1).

In pratica la CU 2025 relativa al 2024 non deve più essere rilasciata né trasmessa all’Agenzia delle Entrate relativamete ai compensi corrisposti ai forfetari o ai soggeti in regime di vantaggio.

Le istruzioni alla CU prevedono l'eccezione per le indennità, es. di maternità.

Le istruzioni

Ecco cosa dicono le istruzione del modello

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale
di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio
2011, nel presente punto (4) va indicato l’importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto per
i quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998 (ad es. inden-
nità di maternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente alle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto, corrisposte ai soggetti forfetari di cui all’arti-
colo 1, della L. 190/2014, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del
D.P.R 322 del 1998, deve essere riportato nel presente punto (4) l’intero importo corrisposto (ad es. indennità di ma-
ternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

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