Pubblicato il decreto correttivo - Concordato e altre novità fiscali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/06/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/06/2025


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Molte le novità sul concordato, le altre riguardano: forfettari, Fatture, corrispettivi, CU, Sistema TS, contenzioso tributario, sanzioni, aiuti di stato, scadenze.


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 134 del 12 giugno 2025) il Dlgs n. 81/2025 che prevede non solo diverse modifiche e integrazioni al concordato preventivo biennale, ma anche degli interventi correttivi dei decreti attuativi della legge n. 111/2023 (Delega Fiscale), per rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Fisco e migliorare il contenzioso tributario e il sistema sanzionatorio.

In sintesi, le principali disposizioni del provvedimento.

FORFETTARI

Disposizioni sui coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari (articolo 1)
La prima disposizione contenuta nel decreto riguarda i contribuenti che applicano il regime forfetario (articolo 1 comma 54, legge 190/2014). Per questi soggetti viene stabilito che per determinare il reddito imponibile si mantiene l’uso dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione Ateco 2007, previsti nell’allegato n. 2 della legge n. 145/2018, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati secondo la nuova classificazione Ateco 2025.

Semplificazione del termine di versamento dell’Iva da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari (articolo 6)

I soggetti forfetari che effettuano acquisti, anche intracomunitari, in reverse charge, versano la relativa Iva trimestralmente (anziché mensilmente), entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10mila euro annui.

FATTURA E CORRISPETTIVI

Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (articolo 2)
Con un secondo intervento che modifica l’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del Dl 119/2018, viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali, finora previsto fino al 2025.

Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici (articolo 3)

Il sistema di sanzioni previste per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (o per la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri) viene esteso anche ai corrispettivi percepiti dagli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica

Gli aspetti tecnici saranno regolati da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 dall’entrata in vigore del presente decreto.

CU

Tempistica per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita Iva (articolo 4)

Dal 2026, le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate, anziché entro l’attuale termine del 31 marzo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Lo stesso rinvio è previsto anche per le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Di conseguenza, sempre a partire dal 2026, viene differito al 20 maggio 2026, anziché al 30 aprile, anche il termine a partire dal quale l’Agenzia delle entrate, dovendo utilizzare le predette certificazioni, mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva la dichiarazione dei redditi precompilata. Resta fermo il termine del 30 aprile previsto per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati).

SISTEMA TS

Termine di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (articolo 5)

Passa da semestrale ad annuale la trasmissione, da parte degli operatori, dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi.

Il termine sarà stabilito con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

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