Regole generali
Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93
convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all’art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70
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59 €/anno + IVAQuest'anno le scadenze di agosto sono prorogate?
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 06/07/2012Recensione di Roberto Castegnaro