L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.
Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.
L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:
Limiti alla compensazione
L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.
il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).
Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.
Compensazioni > 5.000 euro
Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..
I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
La modalità di estinzione dei debiti con i crediti è possibile in caso di carichi per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/02/2024Recensione di Roberto Castegnaro
In violazione allo statuto del contribuente sospesa la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta investimenti 4.0 riferiti al 2023 e 2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Salve le compensazioni dei crediti di imposta industria 4.0 per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, che erano stati effettuati nel 2022 e nel 2021.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
I codici da indicare nel modello di pagamento F24, per l'utilizzo in compensazione entro i previsti limiti d’importo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/05/2024Recensione di Roberto Castegnaro
La società, che ha rateizzato i debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con le rate, può compensarli con i crediti d’imposta, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/06/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia, vietata quella orizzontale se i debiti scaduti superano i 100mila euro
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/06/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2024, ha chiarito nel dettaglio quali sono i debiti esclusi dal calcolo del tetto massimo oltre il quale è precluso l’accesso all’istituto
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/07/2024Recensione di Roberto Castegnaro