Intermittente Lavoro

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 artt.  33 - 40 è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.

Più in particolare sono previste due forme:

  • Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
  • Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

21 recensioni.

LIMITATO IL POTERE DEL CCNL IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE

Con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021 l’Ispettorato nazionale del lavoro si è pronunciato sul ruolo della contrattazione collettiva.

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 09 del 16/02/2021 pag. 28

Recensione di Giuseppe Filippi