Dal 6 febbraio 2016 l'illecito viene parzialmente depenalizzato.
Autore: Nerli Luigi Fonte: Guida al Lavoro nr. 05 del 02/02/2016 pag. 71Recensione di Giuseppe Filippi
Con la sentenza n. 32337 del 23 luglio 2015 la Corte di Cassazione ha confermato la perseguibilità penale della fattispecie.
Autore: Nerli Luigi Fonte: Guida al Lavoro nr. 35 del 09/09/2015 pag. 62Recensione di Giuseppe Filippi
Con la sentenza n. 38080 del 17 settembre 2014 la Corte di Cassazione conferma l'applicazione della sanzione penale anche per somme di lieve entità.
Autore: Nerli Luigi Fonte: Guida al Lavoro nr. 42 del 28/10/2014 pag. 61Recensione di Giuseppe Filippi