110% e immobile della parrocchia

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/01/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/01/2021


Classificazione:

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Gli enti religiosi non sono compresi tra i soggetti beneficiari del Superbonus espressamente indicati dalla normativa.


Risposta dell’Agenzia  n. 14 del 7 gennaio 2021.

No alla maxi-detrazione per l’immobile di proprietà della parrocchia, se non rientra espressamente tra le Onlus, Odv o Aps, non essendo l’ente religioso compreso tra i soggetti beneficiari indicati dalla norma.

Gli enti religiosi non sono compresi tra i soggetti beneficiari del Superbonus espressamente indicati dalla normativa. Tali enti potranno fruire della maxi-detrazione solo se inclusi anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato (Odv) o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri, quei soggetti cioè, indicati nell’articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto “Rilancio”, ammessi senza limitazioni all’agevolazione, per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

La parrocchia quindi non potrà fruire della maggiore detrazione del 110% sui lavori da effettuare sull’immobile di sua proprietà, da adibire in parte agli alloggi per i religiosi e in parte a un asilo d’infanzia.
Resta fermo che la parrocchia possa beneficiare dell'ecobonus o del sismabonus o bonus facciate, ove in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Con riferimento alla possibilità di avvalersi delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito (articolo 121 del Dl “Rilancio”) per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus, come gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), il sismabonus, l’ecobonus e il bonus facciate, l’Agenzia ricorda che la detrazione per gli interventi indicati dal citato articolo 16-bis comma 1, lettere a) e b) spetta solo ai possessori di immobili assoggettati al reddito sulle persone fisiche, anche se non residenti, e non valgono, quindi, per gli enti non commerciali.

L’istante, quindi, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura (articolo n. 121 del Dl “Rilancio”), esclusi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che riguardano solo i contribuenti Irpef (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir).

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