110% SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/12/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2020
Soggetti abilitati e situazioni particolari
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, l’articolo 119, comma 11 del predetto specifica che «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[trattasi degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».
L’agenzia con la circolare 30 conferma che si può rilasciare il visto anche in queste ipotesi:
6.1.1 professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi
di cui all’articolo 2 del decreto n. 164 del 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla menzionata società.
6.2.1 dai Responsabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’opzione
Indietro