Acquisto di auto del disabile a carico, Iva al 4% per il padre privo di reddito
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/05/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/05/2021
Il disabile minorenne che non possiede redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche se questo, a sua volta, risulta privo di reddito.
Con la risposta n. 335 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che per l'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, in relazione alla cessione di un'autovettura, il disabile minorenne che non possiede redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche se questo, a sua volta, risulta privo di reddito.
Il quesito è di una società che intende vendere un’auto con aliquota Iva agevolata a un minorenne disabile, con grave limitazione alla capacità di deambulare, titolare di reddito inferiore al limite di legge. Il padre del minore è disoccupato, l’ultima Cu di cui dispone è quella relativa a un mese di lavoro svolto nel 2019, che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100 per cento.
Il dubbio è se, ai fini dell’agevolazione, il minorenne senza reddito possa essere considerato fiscalmente a carico di un altro soggetto privo di reddito e con quale documentazione ciò sia dimostrabile. In alternativa, la società venditrice chiede la vettura può essere intestata al ragazzo anche se acquistata dal padre.
A introdurre un’imposta scontata per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie è stato l’articolo 1 della legge n. 97/1986. Il beneficio, originariamente destinato soltanto ai possessori di patenti speciali, è stato poi esteso a tutti i cittadini con ridotte o impedite capacità motorie permanenti anche non in possesso di patente speciale, e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico (articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997). Da ultimo, il trattamento agevolato con Iva al 4%, ha trovato la sua collocazione nel decreto Iva (numero 31, Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
Il beneficio, a norma dell’articolo 30, comma 7 della legge n. 388/2000, spetta anche agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, spetta a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per usufruire dell’Iva al 4% l’acquirente deve consegnare al venditore la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei quattro anni precedenti non ha acquistato un analogo veicolo agevolato (articolo 1, decreto Mef 16 maggio 1986). Il beneficio, infatti, può essere applicato soltanto una volta in un quadriennio a meno che la vettura non sia stata cancellata dal Pra o sia stato rubato e non ritrovato.
Delineata la cornice normativa, per il caso in esame, l’Agenzia ritiene che sono riscontrabili le condizioni definite dalla norma su richiamata (articolo 8, comma 3, n. 449/1997) relative all'acquisto agevolato da parte del familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Come riferisce lo stesso istante, infatti, dalla Certificazione unica 2020 del papà, il minore risulta a carico del genitore, nel 2019, per due mesi al 100 per cento.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta, oltre alla certificazione della disabilità, il familiare che acquista l’auto e ne risulterà l’intestatario deve portare la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o, in alternativa, un’autocertificazione attestante che il soggetto beneficiario dell’agevolazione è a suo carico. Ai fini Iva, va anche presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio antecedente l’immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione (risoluzione n. 6/2006).
Riguardo, infine, la possibilità di intestare la vettura al minore, anche qualora il pagamento del veicolo è eseguito dal genitore, l'Agenzia chiarisce che l'intestazione del veicolo va effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile è a carico (risoluzioni n. 6/2006 e n. 4/2007).
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