AGRICOLI, EDILI, LAPIDEI: AMMORTIZZATORI PER CALDO ECCESSIVO ESCLUSI DAL PLAFOND
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 08/08/2023
Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 33-34 del 08/08/2023 pag. 12
Il d.l. 98/2023 ha dettato alcune misure per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.
Per le imprese del settore edile, lapideo e dell’escavazione, limitatamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, motivate da eventi oggettivamente non evitabili legati all’emergenza climatica, non si applicano le disposizioni relative al numero massimo di settimane integrabili, e non è richiesto il pagamento del contributo addizionale.
Per le aziende agricole, il trattamento di CISOA per i casi di intemperie stagionali verificatisi dal 29 luglio al 31 dicembre 2023 è concesso agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. I periodi di trattamento non sono conteggiati nel limite di durata massima, e sono equiparati ai periodi lavorativi per il requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
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