ALIMENTARI ARTIGIANI, DEROGA PER L’INTERMITTENTE SOLO SE PUBBLICI ESERCIZI

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 13/02/2018

Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 07 del 13/02/2018 pag. 39


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Con la risposta ad interpello n. 1 del 30 gennaio 2018 il Ministero del lavoro si è pronunciato sull’ambito di applicazione della deroga.


Il DM 23 ottobre 2004 ammette la stipula di contratti di lavoro intermittente per le tipologie di attività riportate nella tabella allegata al  Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657. La predetta tabella al n. 5 cita il “personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere”.

Secondo il Ministero del lavoro, nella categoria non possono rientrare le attività di ristorazione senza somministrazione svolte da imprese alimentari artigiane (pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc.).

Per appartenere alla categoria dei pubblici esercizi, i datori di lavoro devono essere iscritti alla Camera di commercio con un codice ATECO 2007 proprio di tale settore produttivo, o comunque devono svolgere attività corrispondenti, applicando ai dipendenti i relativi contratti collettivi.

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