ANTIRICICLAGGIO I DATI ALLE AUTORITA' FISCALI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/05/2018
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 18/05/2018
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono entrare in possesso di documenti e informazioni acquisiti dai soggetti tenuti all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela
Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2016/2258, relativa all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
La direttiva (Ue) 2016/2258 ha modificato la precedente direttiva (Ue) 2011/16 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevedendo che per garantirne l’efficace funzionamento, gli Stati membri dispongono, per legge, l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previsti dagli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (Ue) 2015/849 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).
L’accesso riguarda, tra l’altro:
- le misure di adeguata verifica della clientela
- le informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust.
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